Spaccio di sostanze stupefacenti: Si alla riduzione di pena con il cumulo tra lieve entità e attenuanti comuni
Spaccio di sostanze stupefacenti: Si alla riduzione di pena con il cumulo tra lieve entità e attenuanti comuni
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In materia di reati riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è possibile l’applicazione della riduzione della pena stabilita per la lieve entità specificatamente prevista per tali reati, oltre alla riduzione stabilita per le attenuanti generiche dell’art 62 c.p.
Con una recente sentenza, la n. 24990/2020 del 30/01/2020 e depositata il 02/09/2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per chiarire, una volta per tutte, una questione che aveva diviso la Giurisprudenza, ovvero la possibilità, o meno, di riconoscere all’imputato, in un reato riguardante sostanze stupefacenti, il cumulo della riduzione di pena prevista espressamente dall’art 73 D.P.R. n. 309/1990, il testo unico che riguarda le sostanze stupefacenti, con la riduzione di pena prevista dalle attenuanti generiche dell’art 62 c.p.
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Vediamo meglio gli articoli coinvolti:
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All’art 73 D.P.R. n. 309/1990, la normativa prevede che “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
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Lo stesso articolo, al comma 5, prevede una riduzione della pena in caso di lieve entità e, precisamente stabilisce che: ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “.
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A ben vedere, dunque, il comma 5 fa espresso riferimento al concetto di lieve entità del fatto che deve basarsi su elementi quali le modalità o le concrete circostanze in cui è stato commesso il reato, la qualità (e quindi la reale pericolosità delle stesse) e la quantità di sostanza psicotropa.
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Al contrario, l’art 62 del Codice Penale indica le attenuanti comuni, ovvero le circostanze, applicabili a tutti i reati, che, al loro riscontrarsi nella fattispecie, permettono al Giudice la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo.
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Per quello che qui ci interessa, l’art.62 c.p. al punto n.4 stabilisce che attenuano il reato, “l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”.
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Dando per evidente che, nel caso di spaccio di sostanze stupefacenti, il delitto commesso sia certamente dettato da motivi di lucro, occorreva chiarire se, in una fattispecie riguardante, ad esempio, lo spaccio di una piccola entità di sostanza ed il relativo minimo lucro derivante, potesse o non potessero essere applicate entrambe le riduzioni di pena previste dal testo unico e dal codice penale.
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A fronte delle differenti interpretazioni e applicazioni di tale scelta, con la sentenza n. 24990/2020 del 30/01/2020 le Sezioni Unite della Cassazione Penale sono intervenute stabilendo che: “La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5”.
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Alla luce di questa sentenza, dunque, è possibile, nel caso di spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti che ha comportato un tenue guadagno da parte dell’imputato, l’applicazione delle due riduzioni di cui sopra.
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Questa importante decisione, anche se ha lasciato in sospeso questioni rilevanti (quali la possibile applicazione anche nel caso di spaccio di droghe c.d. pesanti, l’effettiva quantificazione del lucro o se tale lucro debba riferirsi a quello programmato dall’imputato o alla somma effettivamente ottenuta con la vendita), ha comunque affermato un principio che può contribuire a fornire al Giudice lo strumento per meglio calcolare le pene da irrogare, soprattutto in ambito di micro criminalità e di poterle meglio calibrare, in base proporzionale, all’effettiva gravità del fatto concreto.
Non resta che seguire gli ulteriori sviluppi e il reale impatto di tale decisione nei casi concreti.
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